Ordinanza n. 199 del 1991

 

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ORDINANZA N. 199

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                      “

Dott. Francesco GRECO                                                “

Prof. Gabriele PESCATORE                                          “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                  “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                              “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                    “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                      “

Avv. Mauro FERRI                                                        “

Prof. Luigi MENGONI                                                   “

Prof. Enzo CHELI                                                          “

Dott. Renato GRANATA                                               “

Prof. Giuliano VASSALLI                                             “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 57, ultimo comma, 58 e ss. del d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 (Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria), e 310 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1990 dal T.a.r. per la Puglia - sede di Bari nel procedimento civile vertente tra Wittmer Giovanni e Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo promosso da Giovanni Wittmer, direttore degli Istituti di sperimentazione agraria presso la Sezione operativa periferica di Foggia dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, per l'annullamento del provvedimento che rigettava la sua istanza di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età - come previsto per i direttori di Istituto, e non anche per i direttori di sezione, dall'art. 310 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) -, l'adito Tribunale amministrativo regionale della Puglia, con ordinanza emessa il 7 marzo 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 57, ultimo comma, 58 e ss. del d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, recante "Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria", e dell'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957, "nella parte in cui tale normativa non estende ilbeneficio del collocamento in quiescenza al compimento del 75° anno di età anche a favore del direttore di Sezione degli Istituti di sperimentazione agraria;

che, ad avviso dell'autorità remittente, una volta equiparata la progressione economica del personale direttivo degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria a quella dei docenti universitari - con il d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, che stabiliva la corrispondenza direttori-professori, direttori di sezione-professori aggregati, sperimentatori-assistenti, e poi con l'articolo unico della l. 23 gennaio 1975, n. 29 -, ne va garantita l'omogeneità di trattamento anche in materia di limiti di età per il collocamento a riposo, sicché, attesa la pari dignità scientifica fra direttori di istituto e direttori di sezione, il perdurante vigore dell'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957 (richiamato dall'art. 57, ultimo comma, del d.P.R. n. 1318 del 1967), che differenzia le due posizioni ai fini di quiescenza, determina una illogica disparità di trattamento all'interno della stessa carriera direttiva, non più giustificabile alla luce della nuova organizzazione di tale attività scientifica;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 73 del 1990, ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 310 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

che la questione ora posta non differisce sostanzialmente da quella allora decisa se non in quanto ha per oggetto anche gli artt. 57, ultimo comma, 58 e ss. del d.P.R. n. 1318 del 1967, concernenti peraltro, rispettivamente, la sancita applicabilità dell'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957 ai soli direttori di istituto, e lo status dei direttori di sezione, punti già esaminati nella detta sentenza, e in quanto racchiude anche la denuncia di violazione dell'art. 97 della Costituzione, denuncia non sorretta peraltro da una specifica argomentazione;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 57, ultimo comma, 58 e ss., del d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 (Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria), e dell'art. 310 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.